Sez. 3, Sentenza n. 38935 del 09/07/2013 Cc. (dep. 20/09/2013) Rv. 256413 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA | Modifiche all'art. 36 cod. pen. da parte dell'art. 37, comma 18, D.L. n. 98 del 2011 - Applicabilità retroattiva - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
PENA - PENE ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
Le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. da parte dell'art. 37, comma diciottesimo, D.L. n. 98 del 2011 (conv. in l. n. 111 del 2011) - che prevedono che la pubblicazione della sentenza sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica attraverso il sito del Ministero della Giustizia - attenendo alla definizione del contenuto della sanzione, possono essere applicate retroattivamente nei limiti indicati dell'art. 2, cod. pen. e, quindi, sempre che la sentenza di condanna non sia passata in giudicato (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di sostituire, con riferimento ad una condanna per il delitto di cui all'art. 171 ter l. n. 633 del 1941, la pubblicazione della sentenza di condanna su di un periodico specializzato con quella sul sito internet del Ministero).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 36, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 37 com. 18 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 217 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)