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Sez. 3, Ordinanza n. 8121 del 22/05/2003 (Rv. 563450 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Contumace - Eccezione - Proponibilità - Termine.
Stato
decisa il 2003-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563450-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

L'incompetenza per territorio, secondo l'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353, può essere eccepita, fuori dai casi previsti dall'art. 28 dello stesso codice, soltanto nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, e dunque anche dal soggetto, già dichiarato contumace, al momento della costituzione in giudizio ex art. 293 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)