Sez. 3, Sentenza n. 4677 del 08/05/1998 (Rv. 515257 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Eccezione del limite del massimale - Sollevata dall'assicuratore in "bonis" (o da impresa posta in liquidazione coatta amministrativa), o dall'impresa designata ex art. 19 legge n. 990 del 1969 - Sul piano dell'onere della prova.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE
Qualora l'assicuratore della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore eccepisca il limite del massimale di polizza, occorre distinguere: se l'eccezione è sollevata dall'assicuratore "in bonis" o dall'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa (nei cui confronti, peraltro, la sentenza di condanna ha il valore di mero accertamento del credito), è l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro. Se, invece, l'eccezione del limite di massimale è sollevata dall'impresa designata ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 24/12/1969, intervenuta o chiamata in causa in seguito alla sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del responsabile, il limite del massimale deve presumersi noto al giudice (il quale deve indicarlo in sentenza), in base al principio "jura novit curia", trattandosi di valore fissato con decreto ministeriale cui rinvia recettiziamente l'art. 21 legge n. 990 del 24/12/1969.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)