Sez. 3, Sentenza n. 5226 del 10/03/2006 (Rv. 588252 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA | Massimale ex art. 21 della l. n. 990 del 1969 - Fissazione dei limiti - Decreti di aggiornamento - Natura - Atto normativo - Conseguenze - Principio "iura novit curia" - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenza - In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice e di evocazione - Impresa designata - Onere della prova del massimale di legge - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i decreti del Presidente della Repubblica che, su proposta del Ministro per l'Industria, aggiornano gli importi dei massimali minimi di legge previsti dagli artt. 9, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, hanno natura di atti normativi, sia pure di rango non primario, e sono quindi sottoposti alla regola generale della conoscibilità d'ufficio da parte del giudice. Pertanto, in caso di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, l'impresa designata che intenda far valere nei confronti del danneggiato i limiti alla propria responsabilità derivanti dalle predette disposizioni, non è tenuta a fornire la prova dell'importo del massimale minimo di legge applicabile.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 9, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)