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Sez. 3, Sentenza n. 10765 del 29/09/1999 (Rv. 530327 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA | Massimale minimo ex art. 21 legge 990/69 - Decreti ministeriali di aggiornamento - Natura - Atto amministrativo - Conseguenze - Principio "jura novit curia" - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530327-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA

In tema di assicurazione della r.c.a., il limite del massimale va provato dall'assicuratore che lo eccepisce, e ciò vale anche per i massimali minimi di legge di cui all'art. 21, comma terzo, legge 990/69, in quanto al decreto che periodicamente aggiorna i suddetti massimali non può essere riconosciuta natura di atto normativo, e quindi per esso non vige il principio "jura novit curia".

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)