Sez. 1, Sentenza n. 1431 del 15/04/1975 (Rv. 374989 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CREDITI - INTERESSI - CONTRATTO COSTITUTIVO DI OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - PATTUIZIONE DI INTERESSI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE - TASSABILITA AUTONOMA - FATTISPECIE (APERTURA DI CREDITO PER SCOPERTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO).*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CREDITI - INTERESSI - CONTRATTO COSTITUTIVO DI OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - PATTUIZIONE DI INTERESSI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE - TASSABILITA AUTONOMA - FATTISPECIE (APERTURA DI CREDITO PER SCOPERTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO).*
In tema di imposta di registro, il patto con il quale, in un contratto costitutivo di obbligazione pecuniaria, sia prevista, a carico del debitore, la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale (art 1284 cod civ), e soggetto, a norma dell'art 9 del RD 30 dicembre 1923 n 3269 (legge di registro), a tassazione autonoma, rispetto alla convenzione principale relativa al capitale; tale patto, infatti, attribuisce al creditore dei diritti maggiori rispetto a quelli che a lui deriverebbero come mero accessorio (interessi legali) dalla convenzione principale e configura quindi un distinto accordo, ancorche contenuto nel medesimo atto. (nella specie trattavasi di un'apertura di credito per scoperto di conto corrente bancario, che era stata assoggettata, per il capitale, all'aliquota dello zero e cinquanta per cento, prevista dall'art 2 della legge 4 aprile 1953 n 261, e, per gli interessi pattuiti in misura maggiore di quella legale, all'aliquota dello uno e cinquanta per cento, prevista dall'art 28 della tariffa allegata alla legge di registro; la SC ha ritenuto legittimo detto criterio di tassazione, enunciando il principio di cui sopra). (V 406/73, mass n 362370).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 26, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)