Sez. U, Sentenza n. 406 del 12/02/1973 (Rv. 362370 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI - DISPOSIZIONI NECESSARIAMENTE CONNESSE E DERIVATE L'UNA DALL'ALTRA - UNICITA DI TASSAZIONE - FATTISPECIE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI - DISPOSIZIONI NECESSARIAMENTE CONNESSE E DERIVATE L'UNA DALL'ALTRA - UNICITA DI TASSAZIONE - FATTISPECIE.*
L'art 9 della legge organica di registro prevede l'unicita di tassazione dei vari negozi racchiusi in un atto quando essi risultino inscindibilmente connessi per virtu di una norma di legge oppure per la loro intrinseca natura, talche tra essi sussista un vincolo di connessione oggettiva, immediata e necessaria. Occorre cioe, tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non sia occasionale e non dipenda dalla volonta delle parti, ma sia, con carattere di obiettiva causalita, connaturato, come necessario, giuridicamente e concettualmente, alle stesse convenzioni. (nella specie e stato escluso il presupposto dell'unicita di tassazione in relazione ad un contratto di finanziamento con cessione dei proventi del noleggio di un film in cui era enunciata anche la convenzione relativa alla distribuzione di esso). (Conf 1202/72, mass n 357680).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)