Sez. 2, Sentenza n. 1085 del 21/03/1977 (Rv. 384714 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DELLA PARTE DEFUNTA - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITA - CORREZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MANCATA MENZIONE DI CIASCUNO DEGLI EREDI NEL CONTESTO DEL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DELLA PARTE DEFUNTA - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITA - CORREZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MANCATA MENZIONE DI CIASCUNO DEGLI EREDI NEL CONTESTO DEL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Non incide sulla validita della sentenza, ma configura mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione, la circostanza che la sentenza medesima venga formalmente pronunciata nei confronti di parte defunta in corso di causa, anziche nei confronti degli eredi nei cui riguardi il processo e stato riassunto, qualora dal contesto del provvedimento emerga inequivocamente il verificarsi di dette vicende processuali, e, quindi, l'identificabilita degli eredi quali effettivi destinatari della decisione. Ne rileva, al fine indicato, la mancata menzione di ciascuno degli eredi del defunto, ove gli stessi siano stati evocati in giudizio 'collettivamente ed impersonalmentè, ai sensi dell'art 303 cod proc civ. (V 814/72, mass n 356985; (V 986/70, mass n 346471; (V 2708/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)