Sez. 2, Sentenza n. 986 del 10/04/1970 (Rv. 346471 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - MANCATA, INESATTA OD INCOMPLETA INDICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE DAL CONTESTO - NECESSITA - CORREZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA - ERRONEA O MANCATA INDICAZIONE DEGLI EREDI DI UNA PARTE COSTITUITISI DOPO LA RIASSUNZIONE - ERRORE MATERIALE - EMENDABILITA CON LA PROCEDURA DI CORREZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - MANCATA, INESATTA OD INCOMPLETA INDICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE DAL CONTESTO - NECESSITA - CORREZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA - ERRONEA O MANCATA INDICAZIONE DEGLI EREDI DI UNA PARTE COSTITUITISI DOPO LA RIASSUNZIONE - ERRORE MATERIALE - EMENDABILITA CON LA PROCEDURA DI CORREZIONE.*
La mancata od erronea indicazione del nome di una delle parti nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, ovvero in entrambi, non costituisce motivo di nullita della sentenza stessa, quando dal contesto di questa sia possibile individuare, senza pericolo di equivoci, l'identita del soggetto del rapporto processuale. In tal caso, l'inesatta o incompleta indicazione delle parti si risolve in una mera irregolarita, in un errore materiale suscettibile di correzione con la speciale procedura prevista dagli artt 287 e 288 cod proc civ. piu specificatamente, deve ritenersi che la mancata o erronea indicazione, da parte del giudice di merito, nella intestazione o nel dispositivo della sentenza, degli eredi costituitisi in giudizio dopo l'interruzione del processo, per morte di una delle parti, a norma dello art 300 cod proc civ, non importa nullita della sentenza medesima, ma solo un'omissione od errore materiale emendabile con il suddetto procedimento di correzione. (V 3318-69, massima n 343367 3452-68, massima n 336572 2326-67, massima n 329552 1474-67, massima n 328159 118-67, massima n 325798).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)