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Sez. L, Sentenza n. 2295 del 02/03/1998 (Rv. 513232 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Violazione dell'obbligo legale da parte del datore di lavoro - Responsabilità contrattuale - Configurabilità- Risarcimento del danno - Quantificazione - Criteri - Reperimento di nuova occupazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513232-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Dall'atto di avviamento al lavoro nelle forme del collocamento obbligatorio sorge l'obbligo legale del datore di lavoro, che ne abbia fatto richiesta (anche numerica) e risulti destinatario dell'atto, di assumere il lavoratore avviato; l'esistenza di tale obbligo impone di qualificare come contrattuale la responsabilità del rifiuto del datore di lavoro di assumere il lavoratore a lui avviato, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può ritenersi limitato al cosiddetto interesse negativo (art. 1338 cod. civ.) ma deve comprendere (ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. e nei limiti di cui alla stessa norma ed all'art. 1227 cod. civ.) il danno emergente ed il lucro cessante, cioè quanto meno tutte le retribuzioni percipiende dal lavoratore avviato durante l'intero periodo di inadempimento dell'obbligo di assumerlo, tenendo anche conto del dovere di quest'ultimo di non aggravare con la propria condotta negligente il pregiudizio subito sicché il diritto al risarcimento del danno non è precluso dal solo fatto che il lavoratore abbia successivamente trovato una nuova occupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/04/1918 num. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)