Sez. L, Sentenza n. 11681 del 09/11/1995 (Rv. 494597 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Atto di avviamento - Obbligo di assunzione del datore di lavoro richiedente, destinatario dell'atto - Sussistenza - Rifiuto del datore di lavoro - Conseguente - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Liquidazione - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Dall'atto di avviamento al lavoro nelle forme del collocamento obbligatorio sorge l'obbligo legale del datore di lavoro, che ne abbia fatto richiesta (anche numerica) e risulti destinatario dell'atto, di assumere il lavoratore avviato; l'esistenza di tale obbligo impone di qualificare come contrattuale la responsabilità del rifiuto del datore di lavoro di assumere il lavoratore a lui avviato, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può ritenersi limitato al cosiddetto interesse negativo (art. 1338 cod. civ.) ma deve comprendere (ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. e nei limiti di cui alla stessa norma ed all'art. 1227 cod. civ.) il danno emergente ed il lucro cessante, cioè quanto meno tutte le retribuzioni percipiende dal lavoratore avviato durante l'intero periodo di inadempimento dell'obbligo di assumerlo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)