Sez. L, Sentenza n. 13718 del 12/06/2009 (Rv. 608766 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Violazione dell'obbligo di assunzione del lavoratore avviato - Obbligo di risarcimento del danno - Responsabilità datoriale - Configurabilità - Limiti - Successivo avviamento presso altro datore - Cessazione dell'obbligo di assunzione a carico del primo datore di lavoro - Sussistenza - Adempimento o meno dell'obbligo di assunzione da parte del successivo datore di lavoro - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di collocamento obbligatorio degli invalidi, il datore di lavoro, in caso di violazione dell'obbligo di assunzione del lavoratore avviato, è tenuto al risarcimento del danno derivato al lavoratore per la mancata assunzione e tale responsabilità permane fino a che il lavoratore non benefici di successivo avviamento presso altro datore, giacché con tale atto viene a cessare l'obbligo del primo datore, a tal fine restando irrilevante che il successivo datore provveda ad adempiere effettivamente al proprio obbligo di assunzione dell'invalido.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)