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Sez. 5, Sentenza n. 16511 del 19/07/2006 (Rv. 592083 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, ai sensi della legge n. 413 del 1991 - Sanatoria delle sanzioni ex art. 62 bis - Condizioni - Pagamento delle imposte effettuato entro il 29 aprile 1992 - Presentazione della dichiarazione integrativa - Sufficienza - Pagamento successivo al 29 aprile 1992 - Specifica richiesta - Necessità.
Stato
decisa il 2006-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592083-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 62 bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il contribuente che alla data del 29 aprile 1992 abbia provveduto al pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento sia scaduto anteriormente a tale data, ha titolo a godere del beneficio dell'esenzione dalle sanzioni amministrative (fermo restando in ogni caso l'obbligo di corrispondere gli interessi ai sensi dell'art. 62 bis, comma quarto) in base alla mera presentazione della dichiarazione integrativa semplice ed all'effettuazione dei relativi versamenti, senza dover esplicitare la relativa richiesta mediante ulteriore annotazione nella dichiarazione ovvero con specifica dichiarazione; qualora, invece, il pagamento del tributo sia stato effettuato successivamente al 29 aprile 1992, le sanzioni possono essere sanate soltanto dietro apposita richiesta, e previo pagamento degli interessi nella misura del 12 per cento.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 62 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)