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Sez. 5, Sentenza n. 11358 del 22/07/2003 (Rv. 565326 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Per mancato versamento delle imposte - Disciplina fissata dall'art. 62 bis della legge n. 413 del 1991 - Termini - Natura - Perentoria - Affermazione.
Stato
decisa il 2003-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565326-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di condono fiscale, l'art. 62 bis, comma primo, legge n. 413 del 1991 consente l'esonero dalle sanzioni, per il contribuente che abbia presentato la dichiarazione integrativa, con il pagamento delle relativa imposta nei termini previsti, che possono qualificarsi perentori anche senza che sia espressamente prevista una formale decadenza.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1991 num. 413 art. 62 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)