Sez. 5, Sentenza n. 2605 del 11/02/2004 (Rv. 570038 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono delle sanzioni amministrative, ex art. 62 bis della legge n. 413 del 1991 - Condizioni - Pagamento delle imposte dovute entro la data del 29 aprile 1992 e presentazione della dichiarazione integrativa semplice ai sensi della legge citata - Sufficienza - Necessità di ulteriore, specifica dichiarazione integrativa relativa alle sanzioni - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 62 bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413, va interpretato - in base al suo tenore letterale ed alla "ratio" delle normative di condono in genere - nel senso che il contribuente, che entro la data del 29 aprile 1992 abbia provveduto al versamento delle imposte dovute (di cui abbia omesso in parte il pagamento alle prescritte scadenze e per le quali non abbia ancora ricevuto cartella o ingiunzione di pagamento), qualora abbia presentato la dichiarazione integrativa semplice prevista dalla citata legge n. 413 del 1991 ed effettuato i relativi pagamenti, ha titolo a godere del beneficio dell'esenzione dalle sanzioni amministrative, senza necessità di esplicitare, tramite ulteriore specifica dichiarazione od attraverso apposita annotazione nell'unica dichiarazione, la relativa richiesta.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1991 num. 413 art. 62 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)