Sez. 2, Sentenza n. 1803 del 18/02/1995 (Rv. 490535 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omesso esame da parte del giudice di merito di specifici elementi probatori - Vizio di difetto di motivazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Costituisce un difetto della motivazione su un punto decisivo della controversia, denunciabile in cassazione a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., e non un'ipotesi di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4, l'omesso esame da parte del giudice di merito di specifici elementi probatori (nella specie deposizioni testimoniali), idonei a fornire l'esatta rappresentazione di un fatto oggetto di accertamento giudiziale, e che siano stati da lui trascurati sulla base dell'erroneo presupposto che da altri atti del processo (nella specie dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio) risultasse un certa rappresentazione dello stesso fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)