Sez. L, Sentenza n. 6086 del 29/05/1991 (Rv. 472429 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Travisamento di fatti | Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Travisamento di fatti
Il ricorso per Cassazione proposto sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata - ovvero fondato sull'affermazione che il giudice del merito abbia erroneamente presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze testimoniali oppure abbia erroneamente ritenuto non contestata una circostanza di causa - è inammissibile, configurando ipotesi di travisamento dei fatti, contro cui ' esperibile solo il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)