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Sez. 3, Sentenza n. 5634 del 24/06/1997 (Rv. 505420 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Generico richiamo alle risultanze di causa sottoposte all'esame del giudice del merito - Inidoneità - Indicazione specifica dei singoli punti che si assumono trascurati o insufficientemente valutati - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505420-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il ricorrente che denunci la esistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare, in modo analitico, ai fini di una corretta proposizione della censura, i singoli punti che assume essere stati trascurati, ovvero insufficientemente o illogicamente valutati, poiché la specificazione di tali punti (non adempiuta mercè un generico richiamo alle risultanze di causa già sottoposte all'esame del giudice del merito) costituisce condizione imprescindibile perché la Corte di legittimità possa controllare la sussistenza della virtuale decisività della vicenda controversa e della eventuale inadeguatezza della motivazione in rapporto ad essa (mentre, in mancanza di siffatte specificazioni, con la censura "de qua", pur formalmente correlata ad uno dei vizi previsti dalla disposizione normativa di cui al citato art. 360 cod. proc. civ., dovrà ritenersi proposta una semplice istanza di revisione - inammissibile in sede di legittimità - delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)