Sez. 2, Sentenza n. 6486 del 24/04/2012 (Rv. 622101 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI | Interessi compensativi - Fondamento - Condizioni - Consegna immediata della cosa e pagamento differito del prezzo - Mancanza di diversa pattuizione - Decorrenza - Presupposti - Inadempimento del compratore - Esclusione - Costituzione in mora del compratore - Conseguenze - Conversione in interessi moratori - Configurabilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI
In tema di contratto di vendita, ai sensi dell'art. 1499 cod. civ., gli interessi compensativi sul prezzo, dovuti, salvo diversa pattuizione, anche se questo non sia ancora esigibile, hanno la funzione di compensare il venditore del mancato godimento della cosa già consegnata, nel caso in cui al compratore sia concessa una dilazione nel pagamento del corrispettivo: di conseguenza, essi decorrono indipendentemente da un inadempimento del compratore e, se questi incorre in mora, si convertono in moratori, ma con lo stesso tasso, eventualmente superiore a quello legale, stabilito convenzionalmente dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 1, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1477 com. 2, Cod. Civ. art. 1499
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)