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Sez. 3, Sentenza n. 36909 del 19/12/2014 Cc. (dep. 14/09/2015) Rv. 265175 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Pregresso stato di latitanza - Valore sintomatico - Sussistenza - Anche in caso di volontaria costituzione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265175-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Il concreto pericolo di fuga, che integra l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod. proc. pen., può essere dedotto dal pregresso stato di latitanza dell'indagato, in quanto evidentemente sintomatico di una disobbedienza alla legge e rivelatore di una tendenza comunque ostruzionistica all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale; nè l'attualità del pericolo è automaticamente esclusa dal solo fatto che la cessazione della latitanza sia intervenuta per la volontaria costituzione della persona sottoposta alle indagini o imputata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)