Sez. 6, Sentenza n. 2736 del 16/07/1996 Cc. (dep. 04/09/1996) Rv. 205862 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIVIETO DI ESPATRIO | Pericolo di fuga - Pregresso stato di latitanza dell'imputato - Desumibilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIVIETO DI ESPATRIO
Il concreto pericolo di fuga, che integra l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. b) cod. proc. pen., può essere desunto anche dal pregresso stato di latitanza dell'indagato, indubbiamente sintomatico di una disobbedienza alla legge e rivelatore di una tendenza comunque ostruzionistica all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. (Nella specie la Corte ha ritenuto la permanente rilevanza del pregresso stato di latitanza ai fini della configurabilità del concreto pericolo di fuga quale presupposto dell'applicazione della misura cautelare del divieto di espatrio, nonostante la cessazione della latitanza fosse intervenuta per la volontaria costituzione dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 281, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 281 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)