Sez. 1, Sentenza n. 8328 del 12/11/1987 (Rv. 455902 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - IN GENERE - BENEFICI EX ART. 5 LEGGE 2 FEBBRAIO 1960 N. 35 - AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - IN GENERE - BENEFICI EX ART. 5 LEGGE 2 FEBBRAIO 1960 N. 35 - AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE.*
La riduzione dell'imposta comunale di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di fabbricati ad uso abitativo, contemplata dall'art. 5 della legge 2 febbraio 1960 n. 35, riguarda le iniziative successive all'entrata in vigore della legge medesima, mentre, per i fabbricati iniziati nella vigenza della precedente normativa di cui alla legge 2 luglio 1949 n. 408, trova applicazione la proroga dei pregressi benefici, prevista dall'art. 3 di detta legge n. 35 del 1960, sempreché non si sia verificata decadenza per mancata ultimazione della costruzione nel termine all'uopo fissato. (V 955/82, mass n 418818; (V 1835/75, mass n 375500).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 16, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 20 CORTE COST., Legge 02/02/1960 num. 35 art. 3, Legge 02/02/1960 num. 35 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)