Sez. 1, Sentenza n. 955 del 16/02/1982 (Rv. 418818 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - GENERI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO - EDILIZIA (MATERIALI PER COSTRUZIONI) - IN GENERE - EDIFICI COLLETTIVI O ASSIMILATI - ESENZIONE TOTALE - CONDIZIONE - COSTRUZIONI INIZIATE DOPO IL 31 DICEMBRE 1959 - RIDUZIONE GRADUALE - APPLICABILITÀ.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - GENERI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO - EDILIZIA (MATERIALI PER COSTRUZIONI) - IN GENERE - EDIFICI COLLETTIVI O ASSIMILATI - ESENZIONE TOTALE - CONDIZIONE - COSTRUZIONI INIZIATE DOPO IL 31 DICEMBRE 1959 - RIDUZIONE GRADUALE - APPLICABILITÀ.*
Dal coordinamento delle norme contenute nella legge 19 luglio 1961 n. 659 con quelle di cui alla legge 2 luglio 1949 n. 408 e "successive proroghe e modificazioni" si evince che l'esenzione totale dal pagamento delle imposte di consumo sui materiali impiegati nella costruzione degli edifici "collettivi" o "assimilati", di cui allo art. 2 del R.d.l. 21 giugno 1938 n. 1094, compete esclusivamente nel caso che i lavori relativi abbiano avuto inizio prima della data del 31 dicembre 1959, laddove per le costruzioni iniziate in epoca successiva la sola agevolazione concessa è quella della "riduzione graduale", nella misura ed in base ai criteri indicati nell'art. 5 della legge 2 febbraio 1960 n. 35. (V 5284/77, mass n 388950; (V 843/75, mass n 374223; (V 3861/74, mass n 372396; (Conf 1905/72, mass n 358978; (Conf 2575/71, mass n 353660).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 21/06/1938 num. 1094 art. 2, Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge 10/12/1957 num. 1218, Legge 02/02/1960 num. 35 art. 5, Legge 19/07/1961 num. 659 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)