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Sez. 2, Sentenza n. 15502 del 06/12/2000 (Rv. 542486 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Provvedimento del giudice di merito di compensazione delle spese - Insindacabilità in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2000-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542486-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

L'applicazione dell'istituto della compensazione delle spese processuali non è censurabile in sede di legittimità rientrando nei poteri discrezionale del giudice del merito l'opportunità di farne applicazione quando vi sia soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)