Sez. 2, Sentenza n. 15502 del 06/12/2000 (Rv. 542486 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Provvedimento del giudice di merito di compensazione delle spese - Insindacabilità in sede di legittimità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
L'applicazione dell'istituto della compensazione delle spese processuali non è censurabile in sede di legittimità rientrando nei poteri discrezionale del giudice del merito l'opportunità di farne applicazione quando vi sia soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)