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Sez. 3, Sentenza n. 5174 del 10/06/1997 (Rv. 505080 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Provvedimento del giudice di compensazione delle spese o di condanna al pagamento delle stesse secondo il criterio della soccombenza - Obbligo di motivazione - Insussistenza - Sindacabilità del provvedimento - Esclusione - Espressa sollecitazione della parte poi risultata soccombente a disporre la compensazione delle spese - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505080-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese processuali, la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso e in particolare ove il giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, abbia compensato le spese o al contrario le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendone l'espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l'assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato, senza che al riguardo siano configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)