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Sez. L, Sentenza n. 11770 del 20/11/1998 (Rv. 520917 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso il regolamento delle spese processuali - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520917-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di regolamento delle spese processuali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se l'errore dedotto si risolve nella violazione di una norma giuridica ovvero in un vizio logico di motivazione, restando a carico del ricorrente l'onere di contestare le singole voci di tariffa specificando le ragioni delle denunziate violazioni, così da consentire al giudice di legittimità il suo istituzionale controllo. Nè è censurabile, poi, il mancato ricorso - da parte del giudice di merito - all'istituto della compensazione delle spese del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)