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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11354 del 12/06/2020 (Rv. 657913 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Concordato preventivo - Diniego di omologazione - Successiva sentenza di fallimento - Contestazioni relative alla mancata omologazione - Proponibilità nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657913-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Nel caso di mancata proposizione di autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avverso il decreto della corte d'appello di revoca dell'omologazione del concordato preventivo, il debitore può legittimamente proporre le proprie doglianze in merito nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento successivamente pronunciata dal tribunale, a seguito della rimessione degli atti da parte della corte d'appello ai sensi dell'art. 22, comma 4, l.fall., in quanto il rapporto tra i due procedimenti si atteggia come di conseguenzialità (eventuale del fallimento) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 com. 4, Legge Falliment. art. 183 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)