Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013 (Rv. 628212 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Decreto di diniego di omologazione e conseguente sentenza dichiarativa di fallimento - Interesse all'impugnazione afferente il diniego di omologazione del concordato - Configurabilità - Impugnazione della pronuncia di fallimento - Necessità - Fondamento - Censure relative alla sola mancata omologazione del concordato - Sufficienza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
Gli eventuali vizi del decreto di diniego dell'omologazione del concordato preventivo si traducono automaticamente in vizi della sentenza dichiarativa del fallimento, per cui l'impugnante può limitarsi a formulare censure anche solo nei confronti del decreto di diniego dell'omologazione, ferma la necessità, perché vi sia l'interesse a tale impugnazione, che siano impugnati, oltre al decreto stesso, anche la sentenza dichiarativa di fallimento, non essendo ripristinabile la procedura di concordato preventivo in presenza di una sentenza di fallimento non più contestabile: non è, dunque, indispensabile che la società debitrice, dichiarata fallita con sentenza pronunciata all'esito di decreto di diniego dell'omologazione del concordato preventivo dalla stessa proposto, contesti la sussistenza del proprio stato di insolvenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)