Sez. 4, Sentenza n. 4339 del 09/04/1997 Ud. (dep. 09/05/1997) Rv. 207916 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Concomitanza di altri impegni professionali - Assolutezza dell'impedimento - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
In tema di legittimo impedimento del difensore a comparire, che consente il rinvio del dibattimento ai sensi dell'art. 486 ultimo comma cod. proc. pen., la concomitanza di altri impegni -tanto più se da svolgere nello stesso palazzo di giustizia- non costituisce un impedimento assoluto in quanto dipende da una scelta del difensore, superabile anche attraverso la facoltà di designare un sostituto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)