Sez. 2, Sentenza n. 48771 del 01/12/2003 Ud. (dep. 19/12/2003) Rv. 227693 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Obbligo del difensore di indicare le ragioni della mancata nomina di un sostituto - Sussistenza - Istanza di rinvio - Accoglimento - Condizioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
Perché possa ritenersi sussistente l'impossibilità assoluta a comparire per legittimo impedimento la quale, ai sensi dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen. , costituisce condizione per il rinvio dell'udienza, è necessario che il difensore indichi le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto, atteso che provvedere alla propria sostituzione non è facoltà discrezionale del difensore medesimo, e che anzi integra un suo preciso dovere indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto che il giudice del dibattimento avesse legittimamente rigettato l'istanza di rinvio, in considerazione del fatto che il difensore non aveva documentato l'impossibilità di designare un proprio sostituto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)