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Sez. 2, Sentenza n. 14562 del 30/07/2004 (Rv. 575127 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE | Decorrenza per il legittimario - Individuazione.
Stato
decisa il 2004-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575127-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE

Nel caso del legittimario - che è terzo rispetto al negozio di cessione dei beni ereditari compiuto dal "de cuius" (e rispetto all'accordo simulatorio) - il termine di prescrizione dell'azione di simulazione del contratto, esercitata in funzione dell'azione di riduzione, decorre dall'apertura della successione dell'alienante, in quanto è solo da tale momento che, da un lato, il legittimario può proporre la domanda di simulazione esercitando un'azione personale per la tutela di un diritto proprio, e, dall'altro, l'atto compiuto dal "de cuius" assume l'idoneità a ledere i diritti del legittimario e ne rende concreto ed attuale l'interesse ad agire in giudizio per la ricostruzione dell'asse ereditario al fine della determinazione per lui più favorevole dei diritti riservati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)