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Sez. 2, Sentenza n. 6493 del 06/11/1986 (Rv. 448660 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA PER IL LEGITTIMARIO - APERTURA DELLA SUCCESSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448660-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA PER IL LEGITTIMARIO - APERTURA DELLA SUCCESSIONE.*

Con riguardo alle parti del contratto la decorrenza del termine di prescrizione ordinaria per l'Esercizio dell'Azione di simulazione relativa coincide normalmente con la data di stipulazione del contratto simulato, poiché in tale momento sorge di solito il diritto derivante dal negozio dissimulato. Tuttavia, nel caso del legittimario - che è terzo rispetto all'accordo simulatorio - il termine di prescrizione dell'Azione di simulazione del contratto di compravendita del de cuius, esercitata in funzione dell'Azione di riduzione della donazione dissimulata, decorre dall'apertura della successione dell'alienante, in quanto è solo da tale momento che assume Rilevanza e tutela la qualifica di legittimario e l'avente diritto alla quota di riserva acquista la legittimazione a proporre la domanda di simulazione. (V 4569/79, mass n 401084; (V 1757/74, mass n 369932; (V 220/71, mass n 349645).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)