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Sez. 6, Sentenza n. 7326 del 22/12/1987 Ud. (dep. 25/06/1988) Rv. 178718 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - DETENZIONE - FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 71 DELLA LEGGE N. 685 DEL 1975 - ALTERNATIVITÀ - ACCORDO TRA CORREI IN ITALIA E PREDISPOSIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO E FINANZIARI - PER IL TRAFFICO DI IMPORTAZIONE IN ITALIA - APPLICABILITÀ DELLO ART. 6, SECONDO COMMA COD. PEN. - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178718-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - DETENZIONE - FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 71 DELLA LEGGE N. 685 DEL 1975 - ALTERNATIVITÀ - ACCORDO TRA CORREI IN ITALIA E PREDISPOSIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO E FINANZIARI - PER IL TRAFFICO DI IMPORTAZIONE IN ITALIA - APPLICABILITÀ DELLO ART. 6, SECONDO COMMA COD. PEN. - LIMITI.*

Le fattispecie legali previste dall'art. 71 della legge n. 685 del 1975 sono alternative nel senso che il reo, ove, come di regola, ponga in essere due o più condotte illecite descritte (acquista, detiene, cede, importa, ecc.) risponde di un solo reato se la droga acquistata, detenuta o ceduta è quella stessa di cui egli è venuto in possesso con la prima delle condotte ipotizzate. Ne consegue che ove l'accordo intervenuto tra correi in Italia, la predisposizione dei mezzi di trasporto e finanziari in Italia siano relativi e finalizzati alla importazione nel territorio dello stato della droga solo rispetto a tale parte di Azione è ammissibile la fictio iuris di cui all'art. 6, secondo comma cod. proc. pen., che consente di considerare commesso in Italia il reato stesso, sicché il precedente acquisto e la precedente detenzione in territorio estero costituiscono un ante factum non punibile nel nostro sistema.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6 com. 2, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)