Sez. 6, Sentenza n. 2717 del 16/12/1988 Ud. (dep. 18/02/1989) Rv. 180576 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - ATTIVITÀ - ESERCIZIO - IN REGIME DI CONCORRENZA - NATURA PRIVATISTICA - FUNZIONI NON DI GESTIONE ECONOMICA - NATURA PUBBLICISTICA.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - ATTIVITÀ - ESERCIZIO - IN REGIME DI CONCORRENZA - NATURA PRIVATISTICA - FUNZIONI NON DI GESTIONE ECONOMICA - NATURA PUBBLICISTICA.*
L'attività propria degli istituti bancari sia privati che pubblici di raccolta del risparmio e di Esercizio del credito, essendo esercitata in regime di concorrenza non può essere considerata un pubblico servizio, mentre hanno carattere pubblicistico le funzioni che, esulando dalla gestione meramente economica, attengono alla Costituzione o all'Estinzione dell'ente, al funzionamento degli organi statutari, all'Esercizio dei poteri di amministrazione e di gestione degli utili nonché alle attività svolte dai dipendenti in sostituzione o per delega di enti pubblici non economici in campo valutario e finanziario ed all'erogazione dei crediti accordati da enti pubblici o che comunque gravano sulla pubblica finanza. (V mass n 176404; (V mass n 177767; (V mass n 177790; (V mass n 178259; (V mass n 178380; (V mass n 178747; (V mass n 178718, in tema di truffa).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., DPR 27/06/1985 num. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)