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Sez. L, Sentenza n. 12441 del 16/12/1993 (Rv. 484748 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere | Domanda di ripristino - Raffronto tra le condizioni originarie e e quelle successive dell'assicurato - Necessità - Esclusione - legittimità della soppressione della pensione - Condizione - Malattia identica a quella originaria - Tempo trascorso - Fattore peggiorativo - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484748-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere

Nell'ipotesi in cui il diritto alla pensione di invalidità sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato, e il trattamento previdenziale sia stato successivamente soppresso dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 10 secondo comma R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, l'accertamento, nell'ambito del giudizio promosso per contestare la legittimità di tale soppressione o revoca, dell'attuale presenza o meno dello stato invalidante non richiede necessariamente il raffronto tra le condizioni dell'assicurato originariamente considerate e quelle successive. La legittimità della soppressione della pensione con effetto "ex nunc" presuppone infatti soltanto l'esistenza, all'epoca del relativo provvedimento, di una capacità di guadagno o lavorativa superiore al limite legale di invalidità, tenuto conto che anche nell'ipotesi di malattia del tutto identica a quella riscontrata all'epoca della concessione della pensione il tempo trascorso è di per sè un fattore di differenziazione, non necessariamente peggiorativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)