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Sez. L, Sentenza n. 5131 del 26/05/1999 (Rv. 526709 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno ordinario di invalidità - Attribuzione con sentenza passata in giudicato - Potere di revoca dell'INPS - Condizioni - Miglioramento dello stato di salute del pensionato con riferimento al momento della revoca rispetto a quello della concessione della prestazione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526709-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

Nel caso in cui il diritto all'assegno ordinario di invalidità sia stato in precedenza affermato con sentenza passata in giudicato, non può trovare applicazione il principio secondo cui, in caso di contestazione in giudizio della revoca dell'assegno di invalidità disposta dall'INPS, oggetto dell'indagine è la sussistenza o meno dell'invalidità nella misura di legge (con onere della prova a carico dell'assicurato) senza che si renda necessario alcun raffronto tra il quadro patologico che aveva originato l'erogazione della prestazione e quello che si riscontra al momento del provvedimento soppressivo. Nel caso suindicato, infatti, il potere di revoca dell'INPS può esercitarsi solo se le condizioni di salute del pensionato siano migliorate rispetto a quelle che giustificarono la concessione della prestazione, con necessità di un raffronto tra le condizioni dell'assicurato al momento della concessione della prestazione e in quello della sua revoca.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)