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Sez. U, Sentenza n. 6128 del 19/10/1983 (Rv. 430921 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE SOGGETTA AL RITO DEL LAVORO - DEPOSITO DEL RICORSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO - EFFETTI - ESECUTIVITÀ DEL DECRETO - PRECLUSIONE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE A COMPARIRE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALL'ART. 415 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA E DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DEDUZIONE DI TALE NULLITÀ IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1983-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430921-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE SOGGETTA AL RITO DEL LAVORO - DEPOSITO DEL RICORSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO - EFFETTI - ESECUTIVITÀ DEL DECRETO - PRECLUSIONE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE A COMPARIRE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALL'ART. 415 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA E DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DEDUZIONE DI TALE NULLITÀ IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia soggetta al rito delle controversie di lavoro, e debba quindi essere proposta con ricorso, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., il tempestivo deposito del ricorso in opposizione nel termine di venti giorni dalla notificazione del decreto medesimo vale ad impedire che questo divenga esecutivo, mentre l'eventuale assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello fissato dalla citata norma, ricollegandosi ad un errore del giudice, non comporta l'esecutività del decreto, ma la nullità del provvedimento di fissazione dell'udienza e del giudizio di primo grado, celebratosi in contumacia del convenuto. Tale nullità, ove venga rilevata e dichiarata in grado d'appello, implica che il giudice di secondo grado deve disporre la rinnovazione dell'atto e decidere la causa nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice contemplate dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)