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Sez. L - , Sentenza n. 26679 del 22/10/2018 (Rv. 651202 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Recesso durante il periodo di prova - Obbligo di motivazione - Equiparazione al licenziamento disciplinare - Esclusione - Onere della prova a carico del lavoratore.
Stato
decisa il 2018-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651202-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 13, Contr. Coll. 08/06/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)