Sez. L, Sentenza n. 3892 del 03/07/1984 (Rv. 435838 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - POTERE DEL LAVORATORE DI RECEDERE DAL RAPPORTO, IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1460 COD. CIV. - SUSSISTENZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - POTERE DEL LAVORATORE DI RECEDERE DAL RAPPORTO, IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1460 COD. CIV. - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Il potere del lavoratore di recedere dal rapporto, in caso di inadempimento del datore di lavoro, non esclude il diritto del lavoratore medesimo alla prosecuzione di tale rapporto alle condizioni convenute e, quindi, la possibilità del dipendente - finché duri l'inadempimento della controparte - di rifiutare la propria prestazione ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., salvo che tale rifiuto (alla cui ammissibilità non è di ostacolo la subordinazione che lega il prestatore al datore di lavoro) risulti, con riferimento alle circostanze concrete, manifestamente contrario a buona fede. (V 2691/77, mass n 386347; (V 3324/76, mass n 382117).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)