diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7440 del 17/03/2021 (Rv. 661256 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | IVA - Costi - Deducibilità - Inerenza all'attività d'impresa - Detraibilità di operazioni passive relative ad attività meramente preparatorie - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661256-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'inerenza dell'acquisto di un immobile compiuto nella fase di avvio di una società in ragione dell'oggetto sociale di quest'ultima).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)