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Sez. 5, Sentenza n. 18475 del 21/09/2016 (Rv. 641123 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detraibilità di operazioni passive relative ad attività meramente preparatorie - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641123-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema d'IVA, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, è inerente all'esercizio dell'impresa anche l'acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie, purché il contribuente dimostri l'effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l'acquisto e l'uso, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell'acquirente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la legittimità della detrazione, senza valutare se il mancato compimento di operazione attive, con conseguente omessa utilizzazione dei beni acquistati, per ben tredici anni fosse dipesa da effettive difficoltà burocratiche o dall'inerzia della contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)