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Sez. 5, Sentenza n. 3345 del 11/02/2011 (Rv. 616723 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Riduzione del capitale sociale per perdite - Conferimenti per ripianare le perdite e ricostituire l'originario capitale sociale - Assoggettabilità all'imposta - Esclusione ex art. 4, nota II, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Condizioni - Ricostituzione del capitale nella misura preesistente alla riduzione anche con assunzione del debito sociale da parte di un socio - Esenzione - Spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616723-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI

In tema di imposta di registro su atti di società, l'esenzione prevista dall'art. 4, nota II, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dall'art. 10 della l. n. 488 del 1999) per i conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite spetta, quale che sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento, a causa della corrispondente perdita, ecceda l'importo dell'originario capitale sociale), purché siano necessari a riportare il capitale alla misura preesistente alla riduzione e, quindi, anche qualora, con lo stesso atto, la società deliberi di ripianare tutto il debito esistente e tale risultato venga raggiunto non solo con l'utilizzo del capitale sociale ma anche, con riferimento all'eccedenza, con l'assunzione della stessa da parte di uno dei soci, conseguendo da tali operazioni la ricostituzione del capitale sociale nella misura preesistente e non anche un incremento di capitale rispetto alla sua misura originaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)