Sez. 5, Sentenza n. 21510 del 12/11/2004 (Rv. 578193 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atti di società - Aumento di capitale mediante conferimento di denaro da parte dei soci - Imposta proporzionale, ex art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 488 del 1999) - Applicazione - Contrasto con la direttiva CEE n. 335/69 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, nel caso di aumento del capitale sociale mediante conferimento di denaro da parte dei soci, all'applicazione dell'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488), non osta la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, atteso che la suddetta ipotesi rientra a pieno titolo nella previsione dell'art. 4, n. 1, lett. c), di tale direttiva, il quale, nel sottoporre ad imposizione, fra l'altro, l'aumento del capitale sociale mediante conferimento di "beni di qualsiasi natura", certamente ricomprende in tale generica espressione anche il denaro.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)