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Sez. 2, Sentenza n. 7201 del 24/06/1995 (Rv. 493093 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Prove espletate o comunque acquisite ad istanza della parte non gravata dell'onere - Utilizzazione a dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493093-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare quelle espletate o comunque acquisite ad istanza e per iniziativa della controparte, poiché nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)