Sez. 1, Sentenza n. 13068 del 03/10/2000 (Rv. 540685 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio - Sussistenza delle condizioni richieste dalla legge - Prova - Spettanza del relativo onere - Mancata prova da parte del ricorrente - Utilizzazione da parte del giudice, ai fini della decisione, delle prove espletate o comunque acquisite ad istanza e per iniziativa della controparte - Ammissibilità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di assegno divorzile, la mancata prova, da parte del ricorrente che ne chieda l'attribuzione, delle condizioni richieste dalla legge non comporta quale conseguenza automatica il rigetto della domanda, in quanto nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o per istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice. (Nella specie, alla stregua di tale principio la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la fondatezza della domanda diretta all'attribuzione di assegno divorzile sulla base della documentazione prodotta dalla controparte a dimostrazione dei propri redditi, integrata dalle risposte rese dall'attrice in sede di interrogatorio libero, e dalle cartelle mediche relative ad un ricovero ospedaliero, dalle quali era emerso, quale dato non contestato dalla controparte, che l'attrice stessa non era in grado di sostenere un lavoro continuativo che le consentisse di procurarsi un reddito sufficiente alla propria sopravvivenza.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)