Sez. 1, Sentenza n. 4536 del 30/07/1984 (Rv. 436436 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - FUNZIONE - RAGIONI DEDUCIBILI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONVENUTA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - FUNZIONE - RAGIONI DEDUCIBILI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONVENUTA.*
Nel procedimento tributario, mentre l'amministrazione, di fronte a fatti di dubbia o contestata verificazione, ha l'Onere di provare i presupposti di fatto dell'imposizione, il contribuente il quale eccepisca un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, come il pagamento dei Tributi pretesi, subisce l'Onere della relativa dimostrazione, ed ove non provi tale fatto, non può sottrarsi alle conseguenze che ne discendono nel processo. La non perspicuità delle ragioni dell'imposizione esposte nell'ingiunzione fiscale resta sanata qualora l'amministrazione finanziaria, convenuta con opposizione del contribuente, specifichi la causa della pretesa tributaria nel corso del giudizio di primo grado. (Conf 4435/77, mass n 388033).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)