Sez. 1, Sentenza n. 4435 del 17/10/1977 (Rv. 388033 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - FUNZIONE - RAGIONI DEDUCIBILI DALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONVENUTA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - FUNZIONE - RAGIONI DEDUCIBILI DALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONVENUTA.*
Poiche il giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, promosso dal contribuente, non tende ad una mera pronuncia di illegittimita dell'ingiunzione stessa, ma e diretto all'accertamento negativo della pretesa tributaria, l'amministrazione finanziaria, convenuta con detta opposizione, puo dedurre, senza necessita di spiegare domanda riconvenzionale, le ragioni che giustifichino quella pretesa, nonche prospettare le difese che, in quanto aventi natura di eccezione, siano proponibili in primo grado ed in Sede d'appello, secondo le norme ordinarie. (V 2892/74, mass n 371325; (V 1647/74, mass n 369819).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)