Sez. L, Sentenza n. 538 del 28/01/1989 (Rv. 461642 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - OPPOSIZIONI - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESTENSIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - OPPOSIZIONI - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESTENSIONE.*
Con riguardo al pagamento dei contributi previdenziali nel giudizio conseguente all'opposizione alla relativa ingiunzione a norma del R.d. 14 aprile 1910 n. 639 la cognizione del giudice non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma si estende - nell'ambito delle deduzioni delle parti (e consentendolo la materia) - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con la ingiunzione, per stabilire se essa sia (in tutto o in parte) fondata. Ne deriva che la sentenza di rigetto dell'opposizione resa a conclusione di detto giudizio ha natura non di sentenza di mero accertamento ma, per l'imprescindibile collegamento con l'ingiunzione di pagamento, di sentenza di condanna (al pagamento del relativo importo), con l'efficacia propria dei titoli esecutivi giudiziali e tale, ove passata in giudicato, da precludere la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per lo stesso titolo considerato dall'ingiunzione già investita dall'opposizione. (V 7111/86, mass n 449192; (V 3081/86, mass n 446088; (V 4536/84, mass n 436436; (V 1937/81, mass n 412630; (V 5951/79, mass n 402626).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)