Sez. L, Ordinanza n. 23381 del 16/08/2025 (Rv. 676142-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Bonus bebè regionale - Requisiti di accesso - Residenza da un certo tempo nel territorio della Regione - Natura discriminatoria.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Contrasta con la disciplina dell'Unione europea, la Costituzione e la legislazione dello Stato, in quanto discriminatoria, una delibera regionale che, al fine di introdurre misure di sostegno alla famiglia e favorire il benessere e l'inclusione sociale, istituisce un contributo economico una tantum per le famiglie dei bambini nati in un certo periodo (c.d. bonus bebè regionale), nella parte in cui contempla, ai fini dell'accesso alla misura, il requisito della residenza di entrambi i genitori per cinque anni nella Regione.
Costituzione art. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 98 CORTE COST., Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 353 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 125 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 74 CORTE COST., Legge 23/12/2021 num. 238 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)