Sez. L - , Ordinanza n. 32606 del 04/11/2022 (Rv. 666002 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014 - Spettanza - Declaratoria di illegittimità costituzionale.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono
stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002.
Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 125 CORTE COST., Legge 23/12/2021 num. 238 art. 3 com. 4 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/06/2002 num. 1030
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)